Un cliente ci chiede: Io sono il distributore di una casa italiana, che in contratto mi obbliga a verificare la conformità delle SUE confezioni. Ma sono tenuto?
NO.
Il regolamento parla di distributore in termini precisi.
Secondo l'Art. 4.6:
6. Il distributore è la persona responsabile quando immette un
prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo
marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo
tale che possa essere compromessa la conformità con i
requisiti applicabili. La traduzione delle informazioni
relative a un prodotto cosmetico già immesso sul mercato
non è considerata modifica di tale prodotto di natura tale da
poter compromettere la conformità con i requisiti applicabili
del presente regolamento.
Quindi è evidente che chi compra e rivende il prodotto TAL QUALE da una casa Europea non è tenuto a fare un bel niente, non è lui la Persona Responsabile..
Probabilmente si fa un po' di confusione fra la figura del distributore in senso di contratto commerciale - mero venditore di prodotto di terzi europei, con nome di terzi europei in etichetta- e del distributore secondo il regolamento, che diventa la Persona Responsabile a cui è demandato l'adempimento integrale del regolamento, quindi anche la conformità delle etichette.
Ribadiamo per l'ennesima volta il concetto:
La Persona Responsabile (per il mercato Europeo, tutto) è colui che appare in etichetta con il proprio nome, e a lui e solo lui spetta l'applicazione del regolamento in fatto di etichettatura, redazione del PIF e di notifica.
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